#ProgrammaSicurezza: Il futuro della Polizia Locale

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di Diego Porta

Come già evidenziato in un precedente post, in Italia, dopo la riforma del titolo V della Costituzione varata nel 2001, la materia dell’”ordine pubblico e sicurezza” è prerogativa dello Stato; tuttavia, oggi è la stessa Costituzione, all’art. 118 comma 3, a prevedere la necessità di stabilire per legge statale forme di coordinamento tra centro e periferia.
Pur non essendosi ancora realizzata una piena attuazione dell’art. 118, comma 3, Cost. sono state sottoscritte numerose convenzioni tra il Ministro dell’Interno, le Regioni e gli enti locali, soprattutto dopo l’entrata in vigore del citato art. 1, comma 439, della legge 296 del 2006.

Da ultimo, al decreto Minniti convertito in legge lo scorso aprile, va riconosciuto il merito di definire e restituire centralità ai concetti, fino ad ora tralasciati dal legislatore (che nel 2008 aveva delegato la materia a un decreto del Ministero dell’Interno), di sicurezza urbana e di sicurezza integrata;
per sicurezza integrata si intende l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali e da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali;
la sicurezza urbana è definita come il bene pubblico relativo alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso il contributo congiunto degli enti territoriali attraverso interventi di: riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati; prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio; promozione del rispetto della legalità; più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

1. La Polizia Locale ovvero:
le Polizie Municipali e le Polizie (Metropolitane e) Provinciali
Attualmente per Polizia Locale si intende il servizio prestato dalle Polizie Municipali (meglio note come Vigili Urbani) e dalle Polizie Provinciali che hanno competenza solo sul territorio di riferimento dell’Ente locale, come Città Metropolitana, Provincia o Comune. Necessariamente si deve parlare al plurale in quanto sono diversi i Corpi che dipendono da amministrazioni locali diverse e non sono costituiti su una base nazionale. Sono alle dirette dipendenze quindi gerarchiche e funzionali dei sindaci per la Polizie Municipali e dei Presidenti di Città Metropolitane e Province per la Polizie metropolitane e provinciali. Nelle Aree Metropolitane le Polizie Provinciali sono destinate a confluire preferibilmente nei Corpi di Polizia Municipale dei Capoluoghi di Provincia ed in alternativa negli altri Corpi dei Comuni facenti parte del territorio che rientrava nella provincia sostituita dalla Città Metropolitana. Detta confluenza seppur prevista per legge è ancora disapplicata in numerose Città Metropolitane.
1.1 Cosa fanno
1.1.1 Polizia Locale ovvero: Polizie Municipali e (Metropolitane e) Provinciali (le funzioni sono le medesime)
• Polizia Giudiziaria illimitata in flagranza di reato e ordinariamente relativa alle materie di competenza.
• Polizia Amministrativa (ambientale ed ittico-venatoria, edilizia ed urbanistica, sanitaria e cimiteriale, sicurezza urbana, commerciale, demaniale e vigilanza sulle case popolari, affissioni e pubblicità).
• Polizia Tributaria, limitatamente ai tributi di competenza comunale.
• Polizia Stradale.
• Ausilio alla Polizia di Stato nelle funzioni di pubblica sicurezza previa concessione del Sindaco o dei Presidenti delle Provincie o delle Città Metropolitane a richiesta dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
• Concorso alle operazioni di soccorso e protezione e sicurezza civile, relativamente alle proprie funzioni di Polizia Stradale, con possibilità di estensione delle funzioni su altri territori in caso di calamità previo accordo tra enti.

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